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European Accessibility Act: gli standard europei per l’accessibilità

16 Gennaio 2025 Accessibilità

L’European Accessibility Act (EAA) è una direttiva (2019/882) dell’Unione Europea che entrerà in vigore il 28 giugno 2025 e che stabilisce i requisiti comuni di accessibilità per una serie di prodotti e servizi chiave, tra cui interfacce digitali, terminali di pagamento, trasporti e molto altro. Si tratta di una normativa senza precedenti che rappresenta un impegno concreto verso la creazione di un’Europa più inclusiva e coesa.

Gli obiettivi principali dell’European Accessibility Act

Gli obiettivi principali dell’EAA sono due:

  • garantire che tutti gli Stati membri rispettino i requisiti di accessibilità;
  • uniformare gli standard in tutta l’Unione Europea.

Garantire che tutti gli Stati membri rispettino i requisiti di accessibilità

La domanda di prodotti e servizi accessibili è sempre più elevata. Secondo la Commissione Europea circa 80 milioni di persone nell’UE convivono con una disabilità e il numero è destinato a crescere in modo esponenziale a causa dell’invecchiamento della popolazione.

Le aziende che realizzeranno prodotti/servizi inclusivi, dunque, non solo adempiranno a un dovere etico e a un obbligo legale permettendo alle persone che hanno una disabilità di essere più indipendenti e di vivere in una società inclusiva, ma saranno anche in grado di accedere a un mercato notevolmente più vasto e, di conseguenza, incrementare le vendite.

Uniformare gli standard in tutta l’Unione Europea

Le difformità tra le leggi sull’accessibilità che i vari Paesi hanno adottato, creano ostacoli alle aziende che operano in più Stati membri perché devono adattare i prodotti alle normative di ciascun Paese. Grazie all’European Accessibility Act, invece, gli standard saranno comuni e questo rappresenta una grande opportunità per le imprese perché potranno espandersi in nuovi mercati senza più affrontare barriere legislative diversificate.

L’European Accessibility Act e le interfacce digitali

L’European Accessibility Act è un documento molto lungo che riguarda vari ambiti d’intervento tra cui troviamo persino i sistemi di trasporto, gli ebook e i numeri di emergenza.

In questo articolo esamineremo solo le linee guida relative alle interfacce digitali (che non si discostano troppo dalle WCAG).

Ecco i criteri da rispettare:

  • Uso multisensoriale: il prodotto deve essere utilizzabile attraverso più di un canale sensoriale e offrire alternative ai canali visivo, uditivo, vocale e tattile. Un testo scritto, ad esempio, deve poter essere letto tramite screen reader, i video devono avere dei sottotitoli e le persone devono poter interagire sia con comandi vocali che con comandi tattili;
  • Supporto per i comandi vocali: i comandi vocali dovrebbero sempre avere del materiale di supporto sotto forma di testo e di immagini, in modo da rendere le informazioni più chiare e accessibili a tutte le persone, comprese quelle che hanno una disabilità cognitiva e/o uditiva;
  • Contrasto e leggibilità degli elementi visivi: gli elementi visivi devono avere un adeguato contrasto, le persone devono poterli ingrandire e regolarne la luminosità;
  • Informazioni trasmesse attraverso più canali: le informazioni non devono mai essere trasmesse solo tramite i colori, ma anche tramite un testo scritto e leggibile tramite screen reader. Analogamente, le informazioni non devono mai essere trasmesse solo tramite segnali acustici (ad esempio per i segnali di errore), ma anche tramite un testo scritto ed eventualmente anche un’immagine;
  • Regolazione di immagini e audio: le persone devono poter regolare il contrasto delle immagini e poter regolare il volume e la velocità degli audio (che non deve contenere nessuna interferenza che potrebbe disturbare le persone che hanno delle audioprotesi);
  • Comandi: i comandi devono poter essere dati anche vocalmente e quelli manuali devono essere grandi e distanziati in modo tale da poter essere selezionati facilmente anche dalle persone che hanno tremori. I tasti devono poter essere cliccati anche da persone con disabilità motorie e non devono richiedere né una grande estensione, né molta forza;
  • Dinamicità delle immagini: i prodotti non devono scatenare crisi di epilessia fotosensibile e quindi non ci deve essere nessuno sfarfallamento delle immagini;
  • Alternative per l’identificazione e i comandi biometrici: i prodotti devono offrire un’alternativa all’identificazione e ai comandi biometrici consentendo anche alle persone che non possono usare le mani di selezionare una password per bloccare e sbloccare il telefono;
  • Tempo: i prodotti devono garantire alle persone un tempo sufficiente per svolgere le azioni richieste;
  • Compatibilità: infine, i prodotti devono essere e in grado di interagire con tutti i dispositivi assistivi.

Chi è esonerato

Nonostante l’importanza dell’adeguamento ai nuovi standard, il Parlamento Europeo è consapevole che l’EAA potrebbe rappresentare un onere significativo, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). Pertanto, la direttiva si applicherà solo ai prodotti rilasciati sul mercato dopo il 28 giugno 2025, o che dopo questa data hanno subito aggiornamenti considerevoli. Inoltre esonera sia le microimprese, ovvero quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro, sia le PMI che possono dimostrare che i costi dell’adeguamento sarebbero sproporzionati e renderebbero svantaggiosa la produzione e la vendita dei loro prodotti o servizi. 

Per concludere

L’European Accessibility Act è molto più di un insieme di norme tecniche: è un passo importantissimo verso una società più inclusiva. 

L’EAA, infatti, attraverso adeguati sistemi di vigilanza e sanzioni, impone agli Stati membri di assicurare che le nuove norme siano rispettate. Questo significa che le persone con disabilità avranno nuovi strumenti legali per difendere i propri diritti.

L’Unione Europea sta dimostrando il suo impegno nel creare un ambiente in cui ogni persona, indipendentemente dalle sue capacità, possa vivere, lavorare e partecipare pienamente alla vita sociale ed economica dei Paesi membri. Questo per le aziende e per i vari enti può comportare un iniziale investimento, ma il ROI (ritorno sull’investimento) sarà notevole, non solo in termini economici ma anche dal punto di vista etico.

Chiara Diana
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